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Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2009 

Il 10 luglio 2009 sulla Gazzetta Ufficiale n° 158 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 26/06/09 contenente le "Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici". Le linee guida fissano a livello nazionale i parametri per i servizi di certificazione, come previsto e richiesto dalla direttiva 2002/91/CE e fanno seguito al Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 recante Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. Il D.M. è formato da 8 articoli e da 7 allegati indicati come: A,B,1,2,3,4,5.

Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2009

Tutte le novità introdotte dal D.M. 26/06/09...
     
Il D.M. racchiude sia le Linee Guida nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici sia gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni.

Il provvedimento contiene importanti chiarimenti sull'attestato di certificazione energetica (ACE) del quale dovranno essere dotati tutti gli edifici oggetto di compravendita, gli edifici di nuova costruzione e quelli soggetti a ristrutturazione.

Il Decreto prevede le seguenti novità:
  • nasce il tavolo di confronto e coordinamento con la funzione di monitorare, migliorare e coordinare tutte le attività nazionali sulla Certificazione Energetica degli Edifici.
  • metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici coerenti con la direttiva 2002/91/CE e con i principi desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
  • fabbisogno estivo dell'involucro.
  • validità massima dell'Attestato di Certificazione pari a 10 anni solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici.
  • le prescrizioni relative all'aggiornamento dell'attestato in relazione ad ogni intervento che migliori la prestazione energetica dell'edificio o ad ogni operazione di controllo che accerti il degrado della prestazione medesima, di entità significativa.
  • l'indicazione di un sistema di classificazione degli edifici sia per quanto riguarda le prestazioni dell'involucro sia per il rendimento medio dell'impianto
  • indicatori di Classe (fabbisogno energetico primario globale, per riscaldamento e raffrescamento, per la produzione di acqua calda sanitaria)
  • autodichiarazione di Classe G per edifici di superficie ridotta ed ad alto consumo
  • aumento del numero di classi per la classificazione energetica
Scarica il Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2009
Scarica gli Allegati

Con queste nuove procedure, i cittadini che vendono la propria abitazione, potranno rispondere in modo più appropriato e con oneri assai contenuti all’obbligo di informare l’acquirente della qualità energetica dell’abitazione ceduta.

Un altro regolamento definirà, infine, nelle prossime settimane le figure dei certificatori energetici (ingegneri, architetti, professionisti) abilitati al rilascio delle certificazioni.

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