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Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2009
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Il 10 luglio 2009 sulla Gazzetta Ufficiale n° 158 è
stato pubblicato il Decreto Ministeriale
26/06/09 contenente le "Linee Guida Nazionali per la Certificazione
Energetica degli Edifici". Le linee guida fissano a livello nazionale i parametri per i servizi di
certificazione, come previsto e richiesto dalla direttiva 2002/91/CE e fanno
seguito al Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile
2009, n. 59 recante Regolamento di attuazione dell'articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE
sul rendimento energetico in edilizia. Il D.M. è formato da 8
articoli e da 7 allegati indicati come: A,B,1,2,3,4,5.
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Tutte
le novità introdotte dal D.M. 26/06/09... |
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Il D.M. racchiude sia le Linee
Guida nazionali per la Certificazione Energetica degli
Edifici sia gli strumenti di raccordo, concertazione e
cooperazione tra lo Stato e le regioni.
Il provvedimento contiene importanti chiarimenti sull'attestato
di certificazione energetica (ACE)
del quale dovranno essere dotati tutti gli edifici oggetto
di compravendita, gli edifici di nuova costruzione e
quelli soggetti a ristrutturazione.
Il Decreto prevede le seguenti novità:
- nasce il tavolo di
confronto e coordinamento con la funzione di
monitorare, migliorare e coordinare tutte le
attività nazionali sulla Certificazione Energetica
degli Edifici.
- metodologie di calcolo
della prestazione energetica degli edifici coerenti
con la direttiva 2002/91/CE e con i principi
desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192.
- fabbisogno estivo
dell'involucro.
- validità massima
dell'Attestato di Certificazione pari a 10 anni solo
se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti
per le operazioni di controllo di efficienza
energetica, compreso le eventuali conseguenze di
adeguamento, degli impianti di climatizzazione
asserviti agli edifici.
- le prescrizioni relative
all'aggiornamento dell'attestato in relazione ad
ogni intervento che migliori la prestazione
energetica dell'edificio o ad ogni operazione di
controllo che accerti il degrado della prestazione
medesima, di entità significativa.
- l'indicazione di un
sistema di classificazione degli edifici sia per
quanto riguarda le prestazioni dell'involucro sia
per il rendimento medio dell'impianto
- indicatori di Classe
(fabbisogno energetico primario globale, per
riscaldamento e raffrescamento, per la produzione di
acqua calda sanitaria)
- autodichiarazione di
Classe G per edifici di superficie ridotta ed ad
alto consumo
- aumento del numero di
classi per la classificazione energetica
Scarica il Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2009
Scarica gli Allegati
Con queste nuove procedure, i cittadini che vendono la
propria abitazione, potranno rispondere in modo più
appropriato e con oneri assai contenuti all’obbligo di
informare l’acquirente della qualità energetica
dell’abitazione ceduta.
Un altro regolamento definirà, infine, nelle prossime
settimane le figure dei certificatori energetici
(ingegneri, architetti, professionisti) abilitati al
rilascio delle certificazioni.
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