Art. 1
Ambito di applicazione
1.Il presente decreto si applica agli impianti posti al
servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso,
collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se
l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal
punto di consegna della fornitura.
2.Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come
segue:
a)impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b)impianti radiovisivi, le antenne e gli impianti
elettronici in genere;
c)impianti di riscaldamento, di
climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi
natura o specie, comprese le opere di evaquazione dei prodotti della
combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
e)impianti per la distribuzione e
l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione
dei locali;
d)impianti idrici e sanitari di
qualsiasi natura o specie;
f)impianti di sollevamento di persone
o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e
simili;
g)impianti di protezione antincendio.
Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a
requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa
comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per
tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.